(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  Emilia-Romagna  n. 112 del 9
                            agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

    1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in
raccordo  con  le  norme  della  legge  10 marzo  2000,  n.  62,  gli
interventi  per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta
la vita.
    2. La presente legge si ispira alla finalita' di rendere efettivo
il  diritto  di  ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo.
    3.  La Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto
dal  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112 e ferme restando le
funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'Art. 42 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 616/1977, promuovono interventi
volti  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico,  sociale e
culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
    4.  La  Regione  e  gli  enti  locali  pongono a fondamento della
programmazione  degli  interventi di rispettiva competenza in materia
di  diritto  allo  studio  il  principio  della  partecipazione delle
istituzioni  scolastiche,  statali,  paritarie  e  degli Enti locali,
degli  enti di formazione piofessionale, dell'associazionismo e delle
parti sociali.